Si fa presto a dire oleoturismo: arrivano le linee guida per i requisiti e gli standard di qualità per gestire un’attività
Angelo Benedetti, Roma
Oleoturismo, uno dei segmenti più amati ed apprezzati nel Belpaese insieme all’enoturismo. Ma se finora il settore, per quanto attiene la gestione di attività oleoturistiche, è andato avanti sulla base della sensibilità e dell’impegno dei singoli operatori, d’ora in poi bisognerà avere requisiti e standard minimi di qualità per l’esercizio di un’attività di questo tipo. Il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha infatti varato il decreto con le linee guida e gli indirizzi. Ecco cosa è stabilito. Lo scopo è di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
(TurismoItaliaNews) Il punto di partenza è la definizione di oleoturismo e quindi con il nuovo decreto del 26 gennaio 2022 sono considerate attività oleoturistiche quelle svolte nei luoghi di produzione o trasformazione come la formazione e l’informazione rivolta alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (Dop, Igp), nella cui zona si svolge l'attività stessa, quali ad esempio le visite guidate agli oliveti dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'impresa olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere.
E poi le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti (esclusa la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendosi prefigurare l'erogazione di un servizio di ristorazione). E dunque alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie.
Il decreto stabilisce poi requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche: apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi; possibilità di prenotare le visite, preferibilmente informatici; un pannello informativo all'ingresso dell'azienda con i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; un sito o pagina web aziendale; l’indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano; esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività. Sarà necessario anche avere
ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore; personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda e i collaboratori esterni.
Per quanto riguarda l'attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, l’assaggio deve essere effettuato con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto; degustazione e commercializzazione dovrà essere effettuato da personale dotato di adeguate competenze e formazione, compresi il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti e i collaboratori esterni. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività: Dop, Igp, Stg, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall’Unione europea, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco aggiornato annualmente dal ministero delle Politiche, della regione in cui è svolta l'attività oleoturistica.
Le Regioni potranno promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonché con le Strade dell'olio e del vino, nei territori dove sono presenti, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi e di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Sarà anche possibile istituire elenchi degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, in collaborazione con i Comuni che ricevono la segnalazione certificata di inizio attività.


