VENEZIA | Stop a kayak e pedalò in Canal Grande per una maggiore sicurezza della navigazione: nuove regole dal 1° agosto
Nuove regole per la navigazione nel Canal Grande a Venezia: dal 1° agosto scatta il divieto per pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ad ogni altra tipologia a queste assimilabili. Sul sito del Comune di Venezia è stata pubblicata l’ordinanza che riguarda la modifica di alcuni articoli del Testo Unico in materia di circolazione acquea.
(TurismoItaliaNews) Nello specifico il Comune è intervenuto sul punto riguardante la “circolazione delle unità a remi”, il quale in precedenza stabiliva il divieto di navigazione per jole, dragon boat, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi nei rii principali di collegamento all'interno del centro storico di Venezia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 15, e al sabato dalle ore 8 alle 13. La nuova ordinanza stabilisce invece che “In Canal Grande, Canale di Cannaregio, nei rii del sestiere di San Marco, e negli altri rii e canali dove sono attivi servizi di trasporto pubblico di linea di navigazione autorizzati dal Comune di Venezia, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak, tavole a remi e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile”.

E poi: “Nei rii dei Greci - San Lorenzo, Santa Giustina, Sant’Antonin - Pietà, di Noale - Canale delle Misericordia, Novo-di Ca’ Foscari, dei Santi Apostoli-Gesuiti, è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle ore 17, e al sabato dalle ore 7 alle ore 15, festivi esclusi. La navigazione nei canali e negli orari consentiti non autorizza in alcun modo di ricomprendere l’attraversamento del Canal Grande”. Nei restanti canali della Zona a traffico limitato lagunare è vietata la navigazione dei natanti denominati jole, pattini, pedalò, canoe, kayak e tavole a remi, e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 15 e al sabato dalle ore 8 alle 13 festivi esclusi”. Restano invariate le regole per quanto riguarda le dotazioni di bordo del fanale e le modalità e gli orari del suo utilizzo. Infine si autorizzano eventuali deroghe per eventi specifici riconosciuti di interesse pubblico dall’Amministrazione comunale.
Altro articolo che viene modificato è il 18esimo che riguarda la “circolazione delle unità da diporto”, al suo punto 1 che sancisce: “La navigazione da diporto all'interno della zona a traffico limitato è vietata ad esclusione delle unità da diporto di proprietà di residenti nel Centro Storico di Venezia e nelle sue isole, o concessionari di spazi/specchi acquei rilasciati dal Comune di Venezia, alle quali, salvo diverse limitazioni, è consentita dalle ore 00 alle 24 di tutti i giorni feriali e festivi”. Questo punto viene integrato con la seguente aggiunta: “ed è vietata alle unità con scafo gonfiabile “gommoni” o parzialmente gonfiabile (con chiglia o carena rigide) di qualsiasi conformazione e dimensione anche se di proprietà di residenti”.
